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Art. 2809

Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati [Codice civile 2826] e per una somma determinata in danaro [Codice civile 2838, 2855].

Essa è indivisibile [Codice civile 2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [Codice civile 853, 2811].

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