Art. 2809
Specialità e indivisibilità dell’ipoteca
L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati [Codice civile 2826] e per una somma determinata in danaro [Codice civile 2838, 2855].
Essa è indivisibile [Codice civile 2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [Codice civile 853, 2811].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.