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Art. 2808

Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca [Codice civile 1203, n. 1, 1232, 1482, 1855, 2741] attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente [Codice civile 518, 2858, 2910; Codice di procedura civile 602], i beni vincolati a garanzia del suo credito [Codice civile 1179, 1828] e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione [Codice civile 1864, 2748, 2770, 2772, 2777, 2812, 2814, 2825, 2847, 2852, 2854, 2911, 2916; Codice di procedura civile 555, 596].

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [Codice civile 2829] o di un terzo [Codice civile 54, 375, n. 2, 493, 499, 506, 1247, 2857, 2868] e si costituisce [Codice civile 2847, 2881] mediante iscrizione nei registri immobiliari [Codice civile 2809, 2827, 2846; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 54; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 238].

L’ipoteca è legale [Codice civile 2817], giudiziale [Codice civile 2818] o volontaria [Codice civile 1103, 2821; Codice della navigazione 565, 1027].

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