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Art. 2899

Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [Codice civile 2891; Codice di procedura civile 569], non può rinunziare alla sua ipoteca [Codice civile 2878, n. 5, 2879, 2881] sopra uno di quegli immobili né astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione [Codice di procedura civile 498, 563], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto [Codice civile 2852]; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [Codice civile 2856].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

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