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Art. 2811

Miglioramenti e accessioni

L’ipoteca si estende ai miglioramenti [Codice civile 975, 985, 2809], nonché alle costruzioni e alle altre accessioni [Codice civile 934] dell’immobile ipotecato [Codice civile 818], salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 2816, 2864, 2873].

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