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Art. 2812

Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

Le servitù [Codice civile 1027] di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca [Codice civile 2808] non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera [Codice civile 808]. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [Codice civile 978], di uso [Codice civile 1021] e di abitazione [Codice civile 1022, 2644].

Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo [Codice di procedura civile 555, 586] e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie [Codice civile 952] o il diritto d’enfiteusi [Codice civile 957] sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [Codice civile 2858].

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti [Codice civile 1605], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento [Codice civile 2918, 2924].

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 238].

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