x

x

Art. 2813

Pericolo di danno alle cose ipotecate

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati [Codice civile 1186, 2743, 2864], il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [Codice civile 1171, 1172].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.