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Art. 2814

Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

Le ipoteche costituite sull’usufrutto [Codice civile 2810, n. 2] si estinguono col cessare di questo [Codice civile 979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario [Codice civile 1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà [Codice civile 2815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa [Codice civile 2808].

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