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Art. 2815

Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta

Nel caso di affrancazione [Codice civile 971], le ipoteche gravanti sul diritto del concedente [Codice civile 2810, n. 4] si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione [Codice civile 2742]; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà [Codice civile 1018, 2814].

Nel caso di devoluzione [Codice civile 972, 974] o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine [Codice civile 958], le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti [Codice civile 975], senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti [Codice civile 2763]. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione [Codice civile 970], si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

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