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Art. 2885

Cancellazione sotto condizione

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego [Codice civile 320, 374, n. 2, 394, 424, 499] o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

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