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Art. 2880

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Riguardo ai beni acquistati da terzi [Codice civile 2858], l’ipoteca si estingue per prescrizione [Codice civile 2934, 2946], indipendentemente dal credito [Codice civile 2878, n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto [Codice civile 2643], salve le cause di sospensione e d’interruzione [Codice civile 2941, 2943, 2946].

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