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Art. 2881

Nuova iscrizione dell’ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge [Codice civile 1197, 1276, 2926, 2927], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla [Codice civile 1418] o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [Codice civile 2879, 2899], e la iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data [Codice civile 2808].

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