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Art. 2879

Rinunzia all’ipoteca

La rinunzia del creditore all’ipoteca [Codice civile 2878, n. 5, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

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