Art. 2878
Cause di estinzione
L’ipoteca si estingue [Codice civile 1232]:
1) con la cancellazione dell’iscrizione [Codice civile 2882];
2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847;
3) con l’estinguersi dell’obbligazione [Codice civile 1176, 1213, 1230, 1275, 2880, 2934];
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore [Codice civile 2879, 2899];
6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva [Codice civile 1353];
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [Codice di procedura civile 586].
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