Art. 2872
Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche [Codice civile 2844] si opera riducendo la somma [Codice civile 2876] per la quale è stata presa l’iscrizione [Codice civile 2838] o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni [Codice civile 2877].
Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere [Codice civile 2873].
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