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Art. 2871

Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore [Codice civile 1203, n. 3]. Se vi sono più debitori obbligati in solido [Codice civile 1292, 1299, 1950, 2808, 2866, 2900], il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero [Codice civile 1951].

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione [Codice civile 1954, 2868] e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’articolo 2866.

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