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Art. 2861

Termine ed esecuzione del rilascio

Il rilascio dei beni ipotecati [Codice civile 1203, n. 2, 2863] si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione [Codice civile 2866; Codice di procedura civile 16, 21, 26]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [Codice civile 2862].

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente [Codice civile 2844].

Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [Codice di procedura civile 602].

Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore [Codice civile 2867; Codice di procedura civile 559, 560].

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