x

x

Art. 2844

Azioni e notificazioni

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente [Codice di procedura civile 21], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [Codice di procedura civile 138, 163] o all’ultimo domicilio da essi eletto [Codice civile 2839, n. 2, 2842, 2862].

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni [Codice civile 2742, 2861, 2890; Codice di procedura civile 498, 569].

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca [Codice civile 2872] o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione [Codice civile 2882, 2884], il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 137, 163].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.