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Art. 2845

Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine [Codice civile 2008, 2887], le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore [Codice civile 2003, 2413, 2839, n. 1], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all’iscrizione [Codice civile 2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [Codice civile 2188; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 78]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

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