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Art. 2843

Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione [Codice civile 1260], surrogazione [Codice civile 1201, 2856, 2857], pegno [Codice civile 2800], postergazione di grado o costituzione in dote [Codice civile 178] del credito ipotecario [Codice civile 1260], nonché per sequestro [Codice civile 2906; Codice di procedura civile 670], pignoramento [Codice civile 2861, 2913; Codice di procedura civile 543] o assegnazione [Codice civile 2925; Codice di procedura civile 554, 671] del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca [Codice civile 2679, n. 4].

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto [Codice civile 2839, n. 2, 2882].

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837 [Codice civile 2842; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 54; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 225].

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