Art. 2842
Variazione del domicilio eletto
È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione [Codice civile 2839, n. 2, 2844, 2890], sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione [Codice civile 2843].
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore [Codice civile 2644].
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