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Art. 2825

Ipoteca su beni indivisi

L’ipoteca [Codice civile 1100, 2808] costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto [Codice civile 2650] rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione [Codice civile 757, 1103].

Se nella divisione [Codice civile 1111] sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione [Codice civile 2643] della divisione medesima [Codice civile 2964].

Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli [Codice civile 728, 1108, 1118, 2817, n. 2, 2906].

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante [Codice civile 1113], al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari [Codice di procedura civile 789, 790] senza che da costoro sia stata fatta opposizione [Codice civile 2906].

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