Art. 2840
Certificato dell’iscrizione
Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione [Codice civile 2664, 2678, 2853].
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664 [Codice civile 2835, 2836, 2837].
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