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Art. 2891

Diritto dei creditori di far vendere i beni

Entro il termine di quaranta giorni [Codice civile 2964, 2968] dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori [Codice civile 1936] ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni [Codice civile 2895, 2898, 2899; Codice di procedura civile 555] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [Codice di procedura civile 16, 26, 792, 795], purché adempia le condizioni che seguono [Codice civile 2898]:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

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