Art. 2890
Notificazione
L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto [Codice civile 2770, 2839, 2842, 2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo [Codice civile 2898].
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [Codice di procedura civile 535, 568].
Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio [Codice civile 47] nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione [Codice di procedura civile 26] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari [Codice di procedura civile 792].