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Art. 2889

Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo [Codice civile 2643, n. 6, 2678] e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto [Codice civile 2770, 2858, 2859, 2865, 2890; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 244; Codice di procedura civile 792].

Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue [Codice civile 2894, 2964, 2968; Codice di procedura civile 555].

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