Art. 2892
Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati [Codice civile 2968].
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Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati [Codice civile 2968].