x

x

Art. 2893

Mancata richiesta dell’incanto

Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 792].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.