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Art. 2855

Estensione degli effetti dell’iscrizione

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione [Codice civile 2846] e rinnovazione [Codice civile 2847] e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione [Codice civile 2862, 2863; Codice di procedura civile 499, 563]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi [Codice civile 1282] fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione [Codice civile 2749, 2819, 2838, 2839, n. 5]. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento [Codice di procedura civile 492, 555], ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale [Codice civile 1284] e fino alla data della vendita [Codice di procedura civile 574, 581].

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