Art. 2821
Concessione d’ipoteca
L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale [Codice civile 375, n. 2, 1334, 1987, 2800, 2808, 2868]. La concessione deve farsi per atto pubblico [Codice civile 2699, 2826] o per scrittura privata [Codice civile 2702, 2703, 2835], sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2725, 2882; Codice della navigazione 41, 565, 1027].
Non può essere concessa per testamento [Codice civile 587, 639].
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