Art. 2817
Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale:
1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione [Codice civile 1863, 2650, 2867];
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli [Codice civile 723, 728, 1111, 2283] sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [Codice civile 2650, 2825];
3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale [c.p. 189] e del codice di procedura penale [Codice di procedura penale 616].
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