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Art. 2848

Nuova iscrizione dell’ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione [Codice civile 2829]; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione [Codice civile 2852].

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [Codice civile 2644].

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