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Art. 2847

Durata dell’efficacia dell’iscrizione

L’iscrizione conserva il suo effetto [Codice civile 2808] per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine [Codice civile 2679, n. 2, 2848, 2849, 2850, 2885, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 240].

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