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Art. 2828

Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale [Codice civile 2818] si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [Codice civile 2822, 2823, 2874].

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