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Capo V – Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 761

Annullamento per violenza o dolo

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 768, 1439].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [Codice civile 1442].

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Art. 762

Omissione di beni ereditari

L’omissione di uno o più beni dell’eredità [Codice civile 494] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [Codice civile 734].

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Art. 763

Rescissione per lesione

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [Codice civile 735, 766, 767, 1448, 2652, n. 1; Codice di procedura civile 22, n. 2].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore [Codice civile 734], quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante [Codice civile 733].

L’azione si prescrive in due anni dalla divisione [Codice civile 1449, 2946].

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Art. 764

Atti diversi dalla divisione

L’azione di rescissione [Codice civile 767] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari [Codice civile 1448].

L’azione non è ammessa [Codice civile 765] contro la transazione [Codice civile 1965] con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite [Codice civile 1970].

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Art. 765

Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

L’azione di rescissione non è ammessa [Codice civile 764] contro la vendita del diritto ereditario [Codice civile 477, 1542, 1544] fatta senza frode [Codice civile 743, 1344] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi [Codice civile 1447].

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Art. 766

Stima dei beni

Per conoscere se vi è lesione [Codice civile 763] si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

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Art. 767

Facoltà del coerede di dare il supplemento

Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione [Codice civile 735, 763, 764] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [Codice civile 1448, 1450].

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Art. 768

Alienazione della porzione ereditaria

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [Codice civile 1439] o violenza [Codice civile 1434], se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata [Codice civile 761].

Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

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