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Art. 763

Rescissione per lesione

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [Codice civile 735, 766, 767, 1448, 2652, n. 1; Codice di procedura civile 22, n. 2].

La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore [Codice civile 734], quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante [Codice civile 733].

L’azione si prescrive in due anni dalla divisione [Codice civile 1449, 2946].

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