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Art. 764

Atti diversi dalla divisione

L’azione di rescissione [Codice civile 767] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari [Codice civile 1448].

L’azione non è ammessa [Codice civile 765] contro la transazione [Codice civile 1965] con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite [Codice civile 1970].

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