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Art. 765

Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

L’azione di rescissione non è ammessa [Codice civile 764] contro la vendita del diritto ereditario [Codice civile 477, 1542, 1544] fatta senza frode [Codice civile 743, 1344] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi [Codice civile 1447].

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