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Art. 768

Alienazione della porzione ereditaria

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [Codice civile 1439] o violenza [Codice civile 1434], se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata [Codice civile 761].

Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

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