Art. 767
Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione [Codice civile 735, 763, 764] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [Codice civile 1448, 1450].
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