Art. 761
Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 768, 1439].
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [Codice civile 1442].
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