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Capo VI – Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Art. 1268

Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente [Codice civile 1230, 1272, 1273, 1300, 1937] di liberarlo [Codice civile 1236, 1274, 1294].

Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento [Codice civile 1530].

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Art. 1269

Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo [Codice civile 1272], questi può obbligarsi verso il creditore [Codice civile 1274], salvo che il debitore l’abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante [Codice civile 1188, 1270]. Sono salvi gli usi diversi.

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Art. 1270

Estinzione della delegazione

Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo [Codice civile 1275, 1723].

Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante [Codice civile 1330].

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Art. 1271

Eccezioni opponibili dal delegato

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario [Codice civile 1409].

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento [Codice civile 1530].

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Art. 1272

Espromissione

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [Codice civile 1292] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo [Codice civile 1230, 1268, 1269, 1273, 1275, 1937].

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario [Codice civile 1409, 1413].

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione [Codice civile 1248]. Non può opporgli la compensazione [Codice civile 1246, n. 5] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

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Art. 1273

Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [Codice civile 1411].

L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [Codice civile 1230, 1268, 1272, 1274, 1276, 1937].

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [Codice civile 1292].

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta [Codice civile 1409, 1411, 1413].

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Art. 1274

Insolvenza del nuovo debitore

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [Codice civile 1268, 1269].

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore [Codice civile 1186], il debitore originario non è liberato [Codice civile 1276].

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [Codice civile 1273].

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Art. 1275

Estinzione delle garanzie

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle [Codice civile 1232, 1270, 1276, 2878].

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Art. 1276

Invalidità della nuova obbligazione

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla [Codice civile 1418] o annullata [Codice civile 1425], e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi [Codice civile 1197, 1213, 1251, 1275, 2881].

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