Art. 1276
Invalidità della nuova obbligazione
Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla [Codice civile 1418] o annullata [Codice civile 1425], e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi [Codice civile 1197, 1213, 1251, 1275, 2881].
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