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Art. 1268

Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente [Codice civile 1230, 1272, 1273, 1300, 1937] di liberarlo [Codice civile 1236, 1274, 1294].

Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento [Codice civile 1530].

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