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Art. 1269

Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo [Codice civile 1272], questi può obbligarsi verso il creditore [Codice civile 1274], salvo che il debitore l’abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante [Codice civile 1188, 1270]. Sono salvi gli usi diversi.

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