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Art. 1272

Espromissione

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [Codice civile 1292] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo [Codice civile 1230, 1268, 1269, 1273, 1275, 1937].

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario [Codice civile 1409, 1413].

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione [Codice civile 1248]. Non può opporgli la compensazione [Codice civile 1246, n. 5] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

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