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Art. 1273

Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [Codice civile 1411].

L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [Codice civile 1230, 1268, 1272, 1274, 1276, 1937].

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [Codice civile 1292].

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta [Codice civile 1409, 1411, 1413].

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