Art. 1274
Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [Codice civile 1268, 1269].
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore [Codice civile 1186], il debitore originario non è liberato [Codice civile 1276].
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [Codice civile 1273].
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