Art. 1582
Divieto d’innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore [Codice civile 1575, n. 2].
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Divieto d’innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore [Codice civile 1575, n. 2].