x

x

Capo XVI – Del conto corrente

Art. 1823

Nozione

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse [Codice civile 1260], considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto [Codice civile 1831, 1851, 1852].

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato [Codice civile 1833].

Leggi il commento ->
Art. 1824

Crediti esclusi dal conto corrente

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [Codice civile 1243, 1246].

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese [Codice civile 2082].

Leggi il commento ->
Art. 1825

Interessi

Sulle rimesse decorrono gli interessi [Codice civile 1282] nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale [Codice civile 1284].

Leggi il commento ->
Art. 1826

Spese e diritti di commissione

L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Leggi il commento ->
Art. 1827

Effetti dell’inclusione nel conto

L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

Se l’atto è dichiarato nullo [Codice civile 1418], annullato [Codice civile 1425], rescisso [Codice civile 1447] o risoluto [Codice civile 1453], la relativa partita si elimina dal conto.

Leggi il commento ->
Art. 1828

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale [Codice civile 1936, 2784, 2786, 2808], il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale [Codice civile 1292].

Leggi il commento ->
Art. 1829

Crediti verso terzi

Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore [Codice civile 1267].

Leggi il commento ->
Art. 1830

Sequestro o pignoramento del saldo

Se il creditore di un correntista ha sequestrato [Codice civile 2905; Codice di procedura civile 670] o pignorato [Codice di procedura civile 543] l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1833].

Leggi il commento ->
Art. 1831

Chiusura del conto

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto [Codice civile 1823, 1833].

Leggi il commento ->
Art. 1832

Approvazione del conto

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni [Codice civile 2162; Codice di procedura civile 266]. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza [Codice civile 2964], entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata [Codice civile 1857].

Leggi il commento ->
Art. 1833

Recesso dal contratto

Se il contratto è a tempo indeterminato [Codice civile 1831], ciascuna delle parti può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1823, 1830] a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima [Codice civile 1855].

In caso d’interdizione [Codice civile 414], d’inabilitazione [Codice civile 415], d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831.

Leggi il commento ->