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Art. 1832

Approvazione del conto

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni [Codice civile 2162; Codice di procedura civile 266]. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza [Codice civile 2964], entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata [Codice civile 1857].

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